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Bonterra Resort, con NIF B-12572400 e indirizzo in Avenida Barcelona nº 47, 12560 Benicàssim (Castellón), in conformità con le disposizioni dell’articolo 29.2 della Legge 7/2023, del 28 marzo, sulla protezione dei diritti e del benessere degli animali, approva il seguente REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI per la struttura Bonterra Resort, in conformità con le seguenti,

 

CONDICIONI

 

Il Bonterra Resort si dichiara una struttura “pet-friendly”, ammettendo sia la presenza che la sistemazione, previa conferma, di animali domestici nelle proprie strutture, per i quali il proprietario degli stessi deve rispettare il regime dettagliato nei seguenti articoli.


1. Ammissione di animali domestici

Gli animali domestici la cui presenza è consentita nella struttura alberghiera sono limitati alle seguenti classi:

  • Gatti
  • Cani
  • Altri (da consultare)
 
 

1.1. È vietato l’accesso e il soggiorno di animali potenzialmente pericolosi secondo le norme e i regolamenti, di animali che presentano evidenti segni di pericolo per le persone, gli altri animali e le cose, di malattie o di mancanza di igiene, nonché di animali in calore.

 

 

1.2. Il cliente che desidera soggiornare con il proprio animale domestico deve verificare la disponibilità e specificarla nella prenotazione e/o informare la struttura.

 

 

1.3. Per ogni piazzola o prenotazione di alloggio precedentemente confermata dalla struttura sono ammessi solo due animali domestici.

 

 

1.4. Al momento della formalizzazione della prenotazione, o al momento del check-in, Bonterra Resort richiederà un passaporto e una polizza assicurativa di responsabilità civile valida per danni a terzi, se applicabile, che includa nella sua copertura le persone responsabili dell’animale.

 

 

1.5. La sistemazione di animali domestici sarà soggetta a un supplemento per animale al giorno secondo le tariffe approvate e pubblicate da Bonterra Resort.

 

 

1.6. L’animale domestico deve essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie e con tutti i requisiti normativi previsti per il suo possesso (microchip identificativo, certificato di proprietà), per cui Bonterra Resort si riserva il diritto di richiedere l’esibizione in qualsiasi momento del soggiorno dell’animale domestico di tutta la documentazione che si rendesse necessaria per accreditare tali circostanze.

 

 

1.7. I proprietari di animali domestici che soggiornano o sono ospitati presso il Bonterra Resort sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge 7/2023, del 28 marzo, sulla tutela dei diritti e del benessere degli animali, per quanto riguarda gli obblighi e i divieti imposti dalla suddetta legge, o dai regolamenti che la sostituiscono.


2. Condizioni per il soggiorno e la permanenza degli animali domestici

La presenza e la permanenza di animali domestici presso il Bonterra Resort è soggetta alle seguenti regole:

2.1. Aree e spazi comuni

  • Gli animali domestici devono rimanere nelle aree e negli spazi comuni insieme ai loro proprietari, rispettando le norme di sicurezza ad essi applicabili, in modo tale da non mettere in pericolo l’integrità del resto dei clienti, del personale della struttura o la propria sicurezza.
  • È vietato dare da mangiare agli animali domestici nelle aree comuni e negli spazi al di fuori di quelli specificamente destinati a questo scopo. Il cliente deve essere munito degli strumenti previsti a tale scopo.
  • I proprietari di animali domestici sono tenuti a raccogliere eventuali depositi e urine che possono essere prodotti in queste aree.
  • La presenza di animali domestici è vietata nelle seguenti aree e spazi comuni: nell’area della piscina, all’interno del ristorante, nelle aree comuni all’interno dello stabilimento e nelle aree di gioco per bambini.
 

2.2. Aree sensibili all’igiene

In conformità con le disposizioni dell’articolo 14 del Regio Decreto 1021/2022 del 13 dicembre, che regola alcuni requisiti igienici per la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari negli esercizi commerciali:

  • È vietata la presenza di animali da compagnia nelle aree dell’esercizio in cui si preparano, si manipolano, si espongono o si conservano i prodotti alimentari.
  • Gli animali domestici sono ammessi sulla terrazza del ristorante.
  • I proprietari o le persone responsabili degli animali sono informati dei requisiti di accesso.
  • Gli animali sono tenuti al guinzaglio, in un trasportino o controllati con altri mezzi.
  • Gli animali devono avere un comportamento e condizioni igieniche adeguate, senza segni evidenti di malattia come diarrea, vomito, presenza di parassiti esterni, secrezioni anomale o ferite aperte.
  • Si evita che gli animali entrino in contatto con le attrezzature e gli utensili presenti nei locali, con il personale della struttura e con le superfici dei tavoli; in caso di contatto, le aree interessate devono essere pulite e disinfettate con materiali adeguati.
  • Gli animali vengono nutriti o abbeverati utilizzando, in ogni caso, utensili specificamente progettati per l’alimentazione degli animali.
  • La struttura deve disporre di attrezzature per la pulizia ad uso esclusivo in caso di urinazione, defecazione o vomito da parte degli animali.
  • La presenza di animali domestici è vietata nella piscina, nella spa, nella palestra e nelle aree gioco per bambini.
 

2.3. Sistemazione nelle piazzole/unità abitative

  • Gli animali domestici non possono essere lasciati soli nelle piazzole/unità abitative. Devono essere sempre accompagnati dai loro proprietari.
  • I proprietari di animali domestici devono assicurarsi che non causino rumori molesti che possano disturbare gli altri ospiti.
  • I proprietari di animali domestici devono evitare che si arrampichino su letti, poltrone e altri mobili dell’alloggio.
  • I proprietari di animali domestici devono astenersi dall’utilizzare vasche da bagno, docce, lavandini e altre strutture sanitarie per fare il bagno ai propri animali. A tale scopo devono essere utilizzati i bagni specifici situati nel Blocco I e nel Blocco IV dei servizi.

3. Soggiorno, accesso e permanenza dei cani da assistenza

3.1. È consentito l’accesso e la permanenza dei cani da assistenza appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Sicurezza dello Stato e ai Corpi in servizio, nel rispetto della loro specifica normativa, nonché l’accesso, la permanenza e la sistemazione dei cani da assistenza per le persone con disabilità che ne hanno bisogno.

 

3.2.  L’accesso, la permanenza e la sistemazione dei cani da assistenza per le persone con disabilità è soggetta alle disposizioni della normativa regionale, che possono essere le seguenti:

  • Il documento che ne accredita l’identità, il tesserino dell’unità di vincolo e la documentazione sanitaria ufficiale del cane da assistenza devono essere portati ed esposti.
 
  • Deve tenere il marchio di identificazione come cane da assistenza e il microchip richiesto dalle norme sulla protezione degli animali/sanitarie in un punto visibile del collare o della pettorina del cane.
 
  • Il cane da assistenza deve essere tenuto al suo fianco con le opportune misure di contenimento e sicurezza in base alla sua razza.
 
  • Ai cani da assistenza è vietato l’accesso alle aree di manipolazione degli alimenti, alle aree di accesso esclusivo del personale dell’hotel e all’acqua della piscina.
 

3.3. L’accesso ai cani da assistenza per persone con disabilità può essere negato nelle seguenti circostanze:

  • In caso di pericolo grave e imminente per l’utente, per una terza persona o per il cane da assistenza stesso.
  • Quando l’animale presenta sintomi di malattia, esternati in forma alternativa o cumulativa attraverso segni febbrili, alopecia anomala, feci diarroiche, secrezioni anomale, segni di parassitosi cutanea, ferite che per dimensioni o aspetto rappresentano un rischio presumibile per le persone o vi è evidenza di una mancanza di toelettatura o cura.

4. Interruzione anticipata del soggiorno e responsabilità

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4.1. L’inosservanza del presente Regolamento per l’ammissione degli animali domestici, nonché della relativa segnaletica indicativa, può comportare l’interruzione del soggiorno e della sistemazione degli animali domestici, senza che la struttura alberghiera sia tenuta a rimborsare alcun importo al cliente.


4.2. In caso di rifiuto di liberare la struttura, il proprietario può richiedere l’assistenza della polizia.


4.3. In caso di inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla normativa di settore in qualità di proprietari e/o responsabili degli animali ospitati, la struttura si riserva il diritto di denunciare la situazione alle autorità amministrative competenti.


4.4. I proprietari degli animali domestici trovati o ospitati presso il Bonterra Resort saranno responsabili dei danni, dei pregiudizi e dei fastidi che essi arrecano alle persone, agli altri animali e ai beni che provocano.


4.5. Bonterra Resort si riserva il diritto di ammissione nei confronti del proprietario dell’animale domestico per le somme che ha dovuto pagare per risarcire i danni causati a terzi durante il soggiorno presso la struttura.

Regime in vigore da settembre 2023